Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare apposita domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.